G.U. n. 45 del 23-2-2006
Provvedimento 26 Gennaio 2006
Accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli
articoli 36-quater, comma 8, e 36-quinquies, comma 4, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e
protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
(Repertorio atti n. 2429).
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI
BOLZANO
Nella seduta odierna del 26 gennaio 2006;
Visto
l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone
che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in
attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione
amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni
accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e
svolgere attivita' di interesse comune;
Visto il decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 235 di attuazione direttiva 2001/45/CE
relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, modifica il decreto
legislativo n. 626/1994 il quale ha aggiunto, tra l'altro, all'art. 36
(Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro) ulteriori
disposizioni riguardanti i lavori in quota mediante l'impiego di scale a
pioli, ponteggi e funi;
Visto l'art. 36-quater del citato decreto
legislativo n. 235/2003 il quale prevede che i lavoratori addetti alle
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi abbiano
ricevuto una formazione adeguata e mirata alle suddette operazioni
attraverso appositi corsi, precisando che tale attivita' formativa deve
avere carattere teorico pratico;
Visto l'art. 36-quinques del
citato decreto legislativo n.235/2003 il quale prevede che i lavoratori
addetti all'uso di sistemi di accesso a posizionamento medianti funi
abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata attraverso appositi
corsi;
Visti gli art. 36-quater, comma 8, 36-quinques comma 4, i
quali prevedono che, in sede Conferenza Stato-regioni, devono essere
individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validita' dei predetti corsi;
Vista la nota n. 101354/UL
del 30 giugno 2005 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ha trasmesso lo schema di accordo in attuazione dei citati
articoli 36-quater, comma 8, 36-quinques comma 4, del decreto legislativo
n. 626/1994, cosi' come modificato dal decreto legislativo n.
235/2003;
Considerato che, per l'esame del citato provvedimento si
sono tenute due riunioni, a livello tecnico, il 28 novembre 2005 e del 19
gennaio 2006 a seguito delle quali si e' pervenuti alla condivisione del
testo;
Vista la nota n. 103570/26/1/2 del 20 gennaio 2006 del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale e' stato
trasmesso un nuovo schema di accordo (Allegato A) il quale e' stato
inviato alle regioni e alle province autonome in data 23 gennaio
2006;
Considerato che, nel corso della odierna seduta di questa
Conferenza, le regioni hanno espresso avviso favorevole al conseguimento
dell'accordo sullo schema, cosi' come convenuto in sede
tecnica;
Acquisito, pertanto, il consenso del Governo, delle
regioni e delle province autonome;
Sancisce accordo ai sensi,
dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di
accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli art.
36-quater, commi 8, e 36-quinques, comma 4, del decreto legislativo n.
626/1994, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi
di lavoro, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235
(Attrezzature di lavoro) sul testo condiviso in sede tecnica che, allegato
al presente atto, ne costituisce parte integrante.
Allegato
A
Il presente accordo costituisce attuazione dei
citati articoli 36-quater e 36-quinquies del decreto legislativo n. 626
del 1994. ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e Province
autonome l'individuazione dei soggetti formatori, la durata, gli indirizzi
ed i requisiti minimi di validità dei corsi per lavoratori e preposti
addetti all'uso di attrezzature di lavoro in quota. La
partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del
D.Lgs. n. 626/94, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare
oneri economici per i lavoratori. La formazione di seguito prevista,
essendo formazione specifica non è sostitutiva della formazione
obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi
dell'art. 22 del D.Lgs. 626/94. Infine si ribadisce come durata e
contenuti dei seguenti corsi siano da considerarsi come minimi e che
quindi i Soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno
decidere di organizzare corsi "specifici" per lavoratori addetti e per
preposti con rilascio di specifico attestato.
A) SOGGETTI
FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE
TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO I
SMONTAGGIO I TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI (art. 36-quater, commi 6,
7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i., così come introdotto dal
D.Lgs. n. 235/03 e art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94 e
s.m.i.)
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI
ACCREDITAMENTO
Sono soggetti formatori del corso di formazione
e del corso di aggiornamento: a) Regioni e Province Autonome, mediante
le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante
strutture della formazione professionale accreditate in conformità al
modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai
sensi del DM n. 166/01; b) Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore
della sicurezza sul lavoro; c) ISPESL; d) Associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di
ingegneria civile; e) Organismi paritetici istituiti nel settore
dell'edilizia; f) Scuole edili. Qualora i soggetti indicati
nell'accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla
propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti
previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e
Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.
2. INDIVIDUAZIONE
E REQUISITI DEI DOCENTI Le docenze verranno effettuate, con
riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata,
almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della
prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con
esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle
tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi.
3. INDIRIZZI E
REQUISITI MINIMI DEI CORSI
3.1 ORGANIZZAZIONE In ordine
all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti
requisiti: a) individuazione di un responsabile del progetto
formativo; b) tenuta del registro di presenza dei "formandi" da parte
del soggetto che realizza il corso; c) numero dei partecipanti per ogni
corso: massimo 30 unità; d) per le attività pratiche il rapporto
istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 5 (almeno
1 docente ogni 5 allievi); nel caso di solo 5 allievi (o meno di 5) sono
richiesti comunque 2 docenti (un docente che si occupa delle attività
teoriche e un codocente che si occupa delle pratiche); e) assenze
ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
3.2.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO Il percorso formativo è
finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire
in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e
trasformazione di ponteggi. Il percorso formativo è strutturato in tre
moduli della durata complessiva di 28 ore più una prova di verifica
finale: a) Modulo giuridico - normativo della durata di quattro
ore. b) Modulo tecnico della durata di dieci ore c) Prova di
verifica intermedia (questionario a risposta multipla) d) Modulo
pratico della durata di quattordici ore e) Prova di verifica finale
(prova pratica)
3.3 METODOLOGIA DIDATTICA Per quanto
concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel
privilegiare le metodologie "attive", che comportano la centralità
dell'allievo nel percorso di apprendimento. A tali fini è
necessario: a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali,
valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di
gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo,
laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali; b)
favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving,
applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione
ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione; c)
prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione
autonoma da parte dell'allievo della pratica in cantiere.
4.
PROGRAMMA DEI CORSI
PONTEGGI - 28 ore
Modulo giuridico -
normativo (4 ore) |
• Legislazione generale di
sicurezza in materia di prevenzione infortuni - Analisi dei rischi -
Norme di buona tecnica e di buone prassi - Statistiche degli
infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri |
2 ore |
• D.Lgs. n. 235/03 "Lavori
in quota" e D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i. "Cantieri" |
2 ore
|
Modulo tecnico (10
ore) |
• Piano di montaggio, uso e
smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale,
disegno esecutivo, progetto |
4 ore |
• DPI anticaduta: uso,
caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e
conservazione |
2 ore |
• Ancoraggi: tipologie e
tecniche |
2 ore |
• Verifiche di sicurezza:
primo impianto, periodiche e straordinarie |
2
ore |
Modulo pratico (14
ore) |
•
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti
(PTG) |
4 ore |
•
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai
prefabbricati (PTP) |
4 ore |
•
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e
traversi prefabbricati (PMTP) |
4 ore |
• Elementi di gestione
prima emergenza - salvataggio |
2 ore
|
5. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE Al termine dei due moduli
teorici si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a
risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con
almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda
parte del corso, quella pratica. Il mancato superamento della prova, di
converso, comporta la ripetizione dei due moduli. Al termine del modulo
pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente
in: [ ] montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG,
PTP e PMTP), [ ] realizzazione di ancoraggi Il mancato superamento
delle prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo
pratico. L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale,
unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il
rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza
con verifica dell'apprendimento. L'accertamento dell'apprendimento,
tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene
effettuato da una Commissione composta da docenti interni che formula il
proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo
verbale, da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per
territorio. Gli attestati di frequenza, con verifica degli
apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni
e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli
rilasciati dai soggetti individuati al punto 1 lettere a) limitatamente
alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli
di cui alle lettere b), c), d), e), f) del presente accordo. Le Regioni
e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di
certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano
a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
6. MODULO
DI AGGIORNAMENTO I datori di lavoro provvederanno a far effettuare
ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso
di aggiornamento ogni quattro anni. L'aggiornamento ha durata minima di
4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici.
7.
REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO L'attestato di
frequenza con verifica dell'apprendimento e la frequenza ai corsi di
aggiornamento potranno essere inseriti nella III sezione "Elenco delle
certificazioni e attestazioni" del libretto formativo del cittadino, così
come definito all'art. 2, comma 1 - lettera i), del d.lgs 10 settembre
2003, n. 276, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 10 ottobre 2005.
B) SOGGETTI FORMATORI,
DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE
TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI Al SISTEMI DI ACCESSO E
POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (art. 36-quinquies, commi 2, 3, 4 e 5
del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i., così come introdotto dal D.Lgs. n. 235/03 e
art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.)
1.
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI
ACCREDITAMENTO Soggetti formatori del corso di formazione e del
corso di aggiornamento: a) Regioni e Province Autonome, mediante le
strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante
strutture della formazione professionale accreditate in conformità al
modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai
sensi del DM n. 166/01; b) Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore
della sicurezza sul lavoro; c) ISPESL; d) Associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di
ingegneria civile; e) Organismi paritetici istituiti nel settore
dell'edilizia; f) Scuole edili; g) Ministero dell'interno "Corpo dei
VV.F."; h) Collegio nazionale delle guide alpine di cui alla legge
02/01/1989 n. 6 "Ordinamento della professione di guida
alpina". Qualora i soggetti indicati nell'accordo intendano avvalersi
di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi
dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di
accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del
DM n. 166/01
2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI Le
docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da
personale con esperienza formativa. documentata, almeno biennale, nel
settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e da
personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale nelle
tecniche che comportano l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi e il loro utilizzo in ambito lavorativo.
3.
DESTINATARI DEI CORSI Sono destinatari dei corsi: a) lavoratori
adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi; b) operatori con funzione di sorveglianza
dei lavori di cui al punto a) come richiesto dal comma 1 lettera e
dell'art. 36 quinquies del D.Lgs 626/94; c) eventuali altre figure
interessate (datori di lavoro, lavoratori autonomi, personale di vigilanza
ed ispezione ecc.).
4. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI
CORSI
4.1 ORGANIZZAZIONE In ordine all'organizzazione dei
corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti: a)
individuazione di un responsabile del progetto formativo; b) tenuta del
registro di presenza dei "formandi" da parte del soggetto che realizza il
corso; c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 20 unità. Per
le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere
superiore al rapporto di 1 a 4 (almeno 1 docente ogni 4 allievi); d)
assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
4.2.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO Il percorso formativo è
finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire
in condizioni di sicurezza le attività che richiedono l'impiego di sistemi
di accesso e posizionamento mediante funi. Il percorso formativo è
strutturato in moduli: • Modulo base (comune ai due differenti percorsi
formativi) propedeutico alla frequenza ai successivi moduli specifici, che
da solo non abilita all'esecuzione dell'attività lavorativa. I
partecipanti devono conseguire l'idoneità alla prosecuzione del corso,
mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Nel caso di
mancata idoneità si possono attivare azioni individuali di recupero. •
Moduli specifici (A - B) differenziati per contenuti, che forniscono le
conoscenze tecniche per operare negli specifici settori
lavorativi.
4.3 METODOLOGIA DIDATTICA Per quanto concerne
la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare
le metodologie "attive", che comportano la centralità dell'allievo nel
percorso di apprendimento. A tali fini è necessario: a) garantire un
equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle
esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore
complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di
materiali anche multimediali; b) favorire metodologie di apprendimento
basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici,
con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione
legati alla prevenzione; d) prevedere dimostrazioni e prove pratiche,
nonché simulazione di gestione autonoma da parte del discente della
pratica in cantiere. Inoltre, data la specificità della formazione, le
prove pratiche e gli addestramenti dovranno essere effettuati in siti ove
possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si
ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica
tipologia di corso.
5. PROGRAMMA DEI CORSI (PER
LAVORATORI)
MODULO BASE - TEORICO - PRATICO (comune ai due
indirizzi) Sede di svolgimento: aula (lezioni frontali - presentazione
di attrezzature e DPI) Durata complessiva: 12
ore
Argomenti Presentazione del corso. Normativa generale in
materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai
cantieri edili ed ai lavori in quota.
Analisi e valutazione dei
rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi ambientali, di caduta
dall'alto e sospensione, da uso di attrezzature e sostanze particolari,
ecc.).
DPI specifici per lavori su funi (a) imbracature e caschi -
b) funi, cordini, fettucce, assorbitori di energia - c) connettori, freni,
bloccanti, carrucole riferiti ad accesso, posizionamento e sospensione.
Loro idoneità e compatibilità con attrezzature e sostanze; manutenzione
(verifica giornaliera e periodica, pulizia e stoccaggio,
responsabilità).
Classificazione normativa e tecniche di
realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti.
Illustrazione
delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione
delle modalità di accesso e di uscita dalla zona di
lavoro.
Tecniche e procedure operative con accesso dall'alto, di
calata o discesa su funi e tecniche di accesso dal basso (fattore di
caduta).
Rischi e modalità di protezione delle funi (spigoli, nodi,
usura).
Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli
operatori e modalità di comunicazione.
Elementi di primo soccorso e
procedure operative di salvataggio: illustrazione del contenuto del kit di
recupero e della sua utilizzazione.
MODULO A - SPECIFICO
PRATICO Per l'accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o
artificiali Sede di svolgimento: sito operativo/addestrativi Durata
complessiva: 20 ore Destinatari: operatori che impiegano sistemi di
accesso e posizionamento mediante funi alle quali sono direttamente
sostenuti
Argomenti Movimento su linee di accesso fisse
(superamento dei frazionamenti, salita in sicurezza di scale fisse,
tralicci e lungo funi).
Applicazione di tecniche di posizionamento
dell'operatore.
Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione
degli ancoraggi.
Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su
strutture artificiali o su elementi naturali (statici, dinamici,
ecc.).
Esecuzione di calate (operatore sospeso al termine della
fune) e discese (operatore in movimento sulla fune già distesa o portata
al seguito), anche con frazionamenti.
Esecuzione di tecniche
operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla postazione di
lavoro (tecniche di risalita e recupero con paranchi o altre attrezzature
specifiche).
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita
situati in basso rispetto alla postazione di lavoro (posizionamento delle
funi, frazionamenti, ecc.).
Applicazione di tecniche di
sollevamento, posizionamento e calata dei materiali.
Applicazione
di tecniche di evacuazione e salvataggio.
MODULO B - SPECIFICO
PRATICO Per l'accesso e l'attività lavorativa su alberi Sede di
svolgimento: sito operativo/addestrativo Durata complessiva: 20
ore Destinatari: operatori che impiegano sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi alle quali sono direttamente
sostenuti
Argomenti Utilizzo delle funi e degli altri
sistemi di accesso. Salita e discesa in sicurezza.
Realizzazione
degli ancoraggi e di eventuali frazionamenti.
Movimento all'interno
della chioma.
Posizionamento in chioma.
Simulazione di
svolgimento di attività lavorativa con sollevamento dell'attrezzatura di
lavoro e applicazione di tecniche di calata del materiale di
risulta.
Applicazione di tecniche di evacuazione e
salvataggio.
6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE Al termine
del modulo base comune si svolgerà una prima prova di verifica: un
questionario a risposta multipla. Il successo nella prova, che si intende
superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio
alla seconda parte del corso, quella specifico - pratica. Il mancato
superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione del modulo.
Eventuali errori, nella prova, attinenti argomenti riferiti al rischio di
caduta incontrollata o altre situazioni di pericolo grave dovranno essere
rilevati e fatti oggetto di valutazione mirata aggiuntiva nella successiva
prova pratica; Al termine del modulo specifico avrà luogo una prova
pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di tecniche
operative sui temi del modulo specifico frequentato. La prova si intende
superata se le operazioni vengono eseguite correttamente. Il mancato
superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere
il modulo specifico pratico. L'esito positivo delle prove di verifica
intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del
monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo,
dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. L'attestato
dovrà riportare anche l'indicazione del modulo specifico pratico
frequentato. L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie
tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una
Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in
termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da
trasmettere alle Regione e Provincia Autonome competenti per
territorio. Gli attestati di frequenza, con verifica degli
apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni
e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli
rilasciati dai soggetti individuati nel punto 1 lettere a) limitatamente
alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli
di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) del presente accordo. Le
Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema
nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti,
si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati
rilasciati.
7. MODULO DI AGGIORNAMENTO I datori di lavoro
provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di
formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni cinque anni.
L'aggiornamento ha durata minima di 8 ore di cui almeno 4 ore di contenuti
tecnico pratici.
8. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL
CITTADINO L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento
e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella
III sezione "Elenco delle certificazioni e attestazioni" del libretto
formativo del cittadino, così come definito all'art. 2, comma 1 - lettera
i), del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, approvato con Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre
2005.
MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO PER
PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI
ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI
(art. 36-quinquies,
commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i., così come introdotto dal
D.Lgs. n. 235/03 e art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94 e
s.m.i.)
I lavoratori che abbiano frequentato i corsi per operatori
all'effettuazione di lavori su funi potranno avere accesso ad un MODULO
SPECIFICO di formazione per "PREPOSTI" con funzione di sorveglianza dei
lavori, tendente ad offrire gli strumenti utili ad effettuare le
operazioni di programmazione, controllo e coordinamento dei lavori della
squadra loro affidata. Alla conclusione di esso è previsto un colloquio
finalizzato alla verifica delle capacità di valutazione, controllo,
gestione delle condizioni lavorative e delle possibili situazioni di
emergenza, al termine del quale viene rilasciato un giudizio finale di
idoneità con specifico Attestato e annotata la partecipazione al corso
sulla Scheda Personale di Formazione.
Sede di svolgimento: aula
--> lezioni frontali / sito operativo/addestrativo --> tecniche e
valutazione ancoraggi
Durata complessiva: 8
ore
Argomenti Cenni sui criteri di valutazione delle
condizioni operative e dei rischi presenti sui luoghi di
lavoro.
Cenni su criteri di scelta delle procedure e delle tecniche
operative in relazione alle misure di prevenzione e protezione
adottabili.
Organizzazione dell'attività di squadra anche in
relazione a macchine e attrezzature utilizzate ordinariamente e cenni di
sicurezza nell'interazione con mezzi d'opera o attività di
elitrasporto.
Modalità di scelta e di controllo degli ancoraggi,
uso dei DPI e corrette tecniche operative.
Modalità di verifica
dell'idoneità e buona conservazione (giornaliera e periodica) dei DPI e
delle attrezzature e responsabilità.
Ruolo dell'operatore con
funzione di sorveglianza dei lavori nella gestione delle
emergenze.
MODULO DI AGGIORNAMENTO
I datori di lavoro
provvederanno a far effettuare agli operatori con funzione di sorveglianza
dei lavori un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L'aggiornamento,
per la funzione specifica, registrato sulla Scheda Personale di
Formazione, ha durata minima di 4 ore La formazione è inerente le tecniche
già apprese, l'eventuale analisi e applicazione di nuove attrezzature o
tecniche operative e prevede il rilascio di un giudizio di affidabilità da
parte dei docenti.
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